si si infatti il mio problema è specifico
è sulle foto.
io invece ho trovato questo:
L’art. 2 della legge sul diritto d’autore stabilisce che devono considerasi oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Non c’è alcun dubbio che la legge contempli qualsiasi forma espressiva che rientri anche lato sensu nel concetto di fotografia (quindi anche immagini digitalizzate tramite scanner, istantanee di riprese video e tutto ciò che la tecnica presente e futura possa consentire di realizzare in maniera elettronica).
Per quel che riguarda le fotografie che vengono riprodotto sulle pagine Web, è necessario far riferimento alle tre categorie
previste dalla l.d.a.:
a. le riproduzioni fotografiche,
b. le "semplici fotografie",
c. le opere fotografiche.
...Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro o il committente). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Lasciatemi la presunzione di sentirmi letame: a volte duro a volte liquame (CapaRezza)