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09/03/2006 15:46 | |
Finalmente una conferma della Cassazione ha stabilito che non sempre è lecito rompere i coglioni alla gente nei luoghi pubblici!
Vittima illustre della sentenza emessa dal Tribunale di Roma e confermato dalla Suprema corte di Cassazione è il famigerato Paolini, il profeta del niente assoluto!!!
Altera le normali condizioni di tranquillita' in cui un giornalista ha il diritto di svolgere il proprio lavoro, con un'azione "impertinente, indiscreta, invadente, senz'altro riconducibile nella nozione di petulanza" l'apparizione, anche silenziosa, con la quale Gabriele Paolini 'buca' una trasmissione televisiva, presentandosi con un cartellone di protesta, che con il contenuto della diretta in corso, non c'entra proprio niente. La prima sezione penale della Suprema corte di Cassazione ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha condannato Paolini (personaggio noto per le sue incursioni televisive estemporanee durante tg e dirette tv) a 240 euro di ammenda, oltreche' al risarcimento danni in favore della Rai.
La Cassazione, ritenendo il ricorso dell'imputato inammissibile, ha cosi' reso definitiva la condanna per molestia inflitta dai giudici della capitale per 'l'apparizione' dello stesso Paolini nel corso di un collegamento televisivo da Palazzo Chigi, durante il quale, sistematosi dietro alle spalle del giornalista, mostrava un cartello con cui offendeva Pippo Baudo. (fonte Agi)
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